Credito d’imposta per e-commerce
Credito d’imposta per investimenti nell’e-commerce in agricoltura le nuove modalità definite dal Mipaaf.
Con la circolare n. 76689/216 il Ministero delle Politiche Agricole ha definito nuove modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 1 del DM n. 273/2015 per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, modificando integralmente le disposizioni della circolare n. 67351/2015.
Possono richiedere il credito d’imposta per l’e-commerce di prodotti agricoli le PMI, i consorzi e le cooperative.
Spese ammissibili dal progetto
• Dotazioni tecnologiche;
• software;
• progettazione e implementazione;
• sviluppo di database e sistemi di sicurezza.
Le spese devono essere realizzate per il periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, regolarmente fatturate e quietanzate, e sono agevolabili al massimo fino al loro valore di mercato. L’IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia indetraibile ai sensi della legislazione nazionale in materia.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema SEPA ed i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d’imposta previsto a valere sul DM n. 272/2015.
Le imprese sono tenute a conservare tutta la documentazione giustificativa riferita alle spese rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.
Domanda di credito d’imposta
Le istanze di ammissione al credito d’imposta possono essere presentate alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio al 28 febbraio 2017, utilizzando, a pena di inammissibilità, la seguente modulistica:
- Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta (Allegato 1B);
- Attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta (Allegato 2B).
Le istanze firmate digitalmente a pena di inammissibilità, devono essere presentate all’indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato “p7m” a seguito di firma del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e deve riportare il seguente oggetto: DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA.
Nel caso di firma da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.
Ricevuta l’istanza, il Ministero verificherà la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, l’ammissibilità delle spese e determinerà, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili per l’anno di riferimento, l’ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa.
Credits: PMI